Fatturazione elettronica
Fatturazione Elettronica
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della Fatturazione Elettronica anche per i privati (b2b).
A partire dal 1 gennaio 2019 saranno valide solamente le fatture emesse elettronicamente e inviate attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
Il termine è anticipato al 1 luglio 2018 per:
– Operatori della filiera carburanti,
– Subappaltatori della PA.
Il 30 aprile, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento attuativo n. 89757/2018 e la circolare n. 8/E, con cui fornisce le specifiche tecniche ed i primi chiarimenti applicativi sulla Fatturazione Elettronica.
L’Agenzia delle entrate conferma che la fattura elettronica è un documento informatico strutturato, in formato XML (eXtensible Markup Language), trasmesso e recapitato solo attraverso il SDI, deve contenere gli elementi indicati dalla normativa di riferimento previsto dall’art. 21 del DPR 633/72 ovvero, nel caso di fattura semplificata quelle stabilite dall’art. 21bis del DPR 633/72, integrate ove necessario dalle ulteriori informazioni contenute nell’allegato A del provvedimento.
Si conservano le regole già in vigore con riferimento alla trasmissione al SDI, pertanto essa viene effettuata dal soggetto obbligato ad emetterla ovvero da un intermediario
L’Agenzia delle entrate ha inoltre ribadito che la data di emissione è individuata nella data documento, riportata obbligatoriamente in fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72, ed essa corrisponde al momento in cui l’imposta diventa esigibile; la data di ricezione è, invece, quella rilevante ai fini della detraibilità pertanto la data di ricezione è la data indicata nella ricevuta di consegna dello SDI oppure, nel caso di mancata consegna, è la data di presa visione da parte del committente della fattura che gli è stata comunque messa a disposizione dal SDI sul sito web dell’Agenzia delle entrate nella sua area riservata.
Inoltre, in base all’articolo 244 della Direttiva 2006/112/CE “Ogni soggetto passivo deve provvedere all’archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall’acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto”.
L’archiviazione delle fatture effettuata dal sistema di interscambio non esime il soggetto IVA dalla loro conservazione. In Italia le specifiche modalità di conservazione sono stabilite dal Decreto Ministero delle Finanze del 17 giugno 2014 che è pienamente in vigore.
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