(fonte: agendadigitale.eu)
A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) –relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione Ue, di certezza giuridica, armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’Ue verso altre parti del mondo.Si tratta poi di una risposta, necessarie e urgente, alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici (a inizio ottobre il WP29 ha adottato tre fondamentali provvedimenti che avranno importanti ricadute su punti essenziali del GDPR proprio sul tema dell’innovazione tecnologica) e dai nuovi modelli di crescita economica, tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai cittadini Ue. Vedi anche le novità previste in Legge di Bilancio 2018. A preoccupare sono, però, le disposizioni di ratio sostanzialmente opposte che hanno attribuito agli Stati membri la possibilità di legiferare in autonomia al fine di “precisare” le norme contenute nel GDPR. In qualche modo si è “tradita” l’iniziale visione dell’Ue e potrebbero sorgere contrasti tra il Regolamento e le leggi nazionali adottate per allinearsi alle nuove indicazioni.
Cosa cambia nel regolamento generale sulla protezione dei dati e come adeguarsi alla normativa
In estrema sintesi col GDPR:
- Si introducono regole più chiare su informativa e consenso,
- Vengono definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali,
- Poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti,
- Stabiliti criteri rigorosi per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue,
vFissate norme rigorose per i casi di violazione dei dati (data breach).
Le norme si applicano anche alle imprese situate fuori dall’Unione europea che offrono servizi o prodotti all’interno del mercato Ue. Tutte le aziende, ovunque stabilite, dovranno quindi rispettare le nuove regole. Imprese ed enti avranno più responsabilità e caso di inosservanza delle regole rischiano pesanti sanzioni.
One stop shop (sportello unico)
Per risolvere eventuali difficoltà è stato introdotto lo “sportello unico” (one stop shop), che semplificherà la gestione dei trattamenti e garantirà un approccio uniforme. Le imprese che operano in più Stati Ue potranno rivolgersi al Garante Privacy del Paese dove hanno la loro sede principale. In realtà, almeno in Italia, oltre la metà delle aziende – ma anche tante Pubbliche amministrazioni – non è ancora pronta ad allinearsi ai provvedimenti Ue in materia di data protection nonostante le severe sanzioni previste. Un aiuto potrebbe arrivare dal Piano Industria 4.0 che permetterebbe di investire per avviare l’adeguamento al GDPR. Il Garante ha dato precise indicazioni alle PA. Le priorità operative sono tre:
- La designazione in tempi stretti del Responsabile della protezione dei dati,
- L’istituzione del Registro delle attività di trattamento,
- La notifica dei data breach.
Portabilità dei dati
Nel Regolamento viene introdotto il diritto alla “portabilità” dei propri dati personali per trasferirli da un titolare del trattamento a un altro. La norma fa eccezione nei casi i cui si tratta di dati contenuti in archivi di interesse pubblico, come ad esempio le anagrafi. In questo caso il diritto non potrà essere esercitato, così come è vietato il trasferimento di dati personaliverso Paesi extra Ue o organizzazioni internazionali che non rispondono agli standard di sicurezza in materia di tutela.
Il principio di “responsabilizzazione”
Vi sono altri importanti elementi di novità. E’, infatti, stata introdotta la responsabilizzazione dei titolari del trattamento (accountability) e un approccio che tenga in maggior considerazione i rischi che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Questo nuovo diritto faciliterà il passaggio da un provider di servizi all’altro, agevolando la creazione di nuovi servizi, in linea con la strategia del Mercato Unico Digitale.
Data breach
Il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati personali al Garante. Rispondere in modo efficace a un data breach richiede un approccio multidisciplinare ed integrato e una maggiore cooperazione a livello Ue. L’attuale approccio presenta numerose falle che vanno corrette. Non è semplice ma occorre farlo per non perdere l’occasione fornita dal GDPR. Il primo adempimento da porre in essere per le imprese italiane è senz’altro l’adozione del Registro dei trattamenti di dati personali, ma prima ancora che alle beghe burocratiche, l’azienda deve comprendere l’importanza e il valore dei dati, nonché agli ingenti danni economici legati a una perdita di informazione Se la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle persone:
- Il titolare dovrà informare in modo chiaro, semplice e immediato anche tutti gli interessati e offrire indicazioni su come intende limitare i danni,
- Potrà decidere di non informare gli interessati se riterrà che la violazione non comporti un rischio elevato per i loro diritti oppure se dimostrerà di avere già adottato misure di sicurezza; oppure, infine, nell’eventualità in cui informare gli interessati potrebbe comportare uno sforzo sproporzionato al rischio. In questo ultimo caso è dovrà provvedere con una comunicazione pubblica,
- L’Autorità Garante potrà comunque imporre al titolare del trattamento di informare gli interessati sulla base di una propria valutazione dei rischi correlati alla violazione commessa.
Le responsabilità e le sanzioni per le aziende
Ci sono diverse fattispecie e si va da un mera diffida amministrativa a sanzioni fino a 20 milioni di euro. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.
La figura del DPO (Data Protection Officer)
Non a caso è stata prevista la figura del “Responsabile della protezione dei dati” (Data ProtectionOfficer o DPO), incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle imprese e negli enti e individuato in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati.
Il Responsabile della protezione dei dati:
- Riferisce direttamente al vertice,
- E’indipendente, non riceve istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti,
- Gli vengono attribuzione risorse umane e finanziarie adeguate alla mission.
In realtà persistono ancora troppi dubbi su cosa sia il DPO. E’ una figura rilevante, ma certamente non è il “centro” del sistema posto in essere dal GDPR, che nel nuovo ordinamento è sempre il Titolare del trattamento. Il DPO deve avere una specifica competenza “della normativa e delle prassi in materia di dati personali nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano il settore”. È non meno importante però che abbia anche “qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere” e, specialmente con riferimento a settori delicati come quello della sanità, possa dimostrare di avere anche competenze specifiche rispetto ai tipi di trattamento posti in essere al titolare. E’ altrettanta importante l’autonomia decisionale e l’estraneità del DPO rispetto alla determinazione delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati se si vuole restituire agli interessati quella sovranità sulla circolazione dei propri dati.
LEGGI QUI UN APPROFONDIMENTO SU DPO
Privacy e Trasparenza con il GDPR
Tra le molte novità, il GDPR potrà aprire una nuova pagina sul tema del rapporto tra privacy e trasparenza, anche in riferimento all’attività dei soggetti privati che svolgono funzioni di pubblico interesse. In questo contesto, è importante sottolineare come il nuovo regolamento non modifichi direttamente le norme nazionali in materia di accesso ai documenti amministrativi, né quelle attualmente applicate alle innumerevoli istituzioni europee. Si preoccupa invece di chiarire l’assenza di un rapporto di contraddizione, in quanto i valori di “trasparenza” e di “tutela efficace della riservatezza” sono considerati entrambi meritevoli di efficace protezione.
GDPR e diritto all’oblio
La vera novità che arriva con il Gdpr sul diritto all’oblio è nell’articolo 17: la richiesta di cancellazione rivolta a un titolare che abbia reso pubblici dati comporta anche l’obbligo di trasmetterla a tutti coloro che li utilizzano. L’impatto sui diritti dei cittadini è importante, ecco perché: LEGGI LE NOVITA’ GDPR SUL DIRITTO ALL’OBLIO
Perché il GDPR è un investimento necessario per il futuro di aziende e PA
Le imprese e le PA devono considerare l’attuazione del GDPR non come un costo ma come un investimento. Necessario a sostenere il proprio futuro nel mercato e istituzionale. Proteggere i dati significa anche assicurarne la qualità, presupposto per ogni sviluppo nell’internet delle cose e intelligenza artificiale